Regolamento esami integrativi e di idoneità

REGOLAMENTO DEGLI ESAMI INTEGRATIVI E DI IDONEITÀ

Il presente regolamento disciplina le modalità di richiesta e svolgimento di passaggio tra classi, con richiesta di esami integrativi e/o di idoneità, per studenti interni ed esterni, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia.

Art. 1 Riferimenti normativi

D.Lgs. 297/94, art. 192, 193;

O.M. 90/2001, art. 18, 19, 23, 24;

Legge 107/2015 art. 33;

D.Lgs. 62/2017 art. 14;

C.M. annuale su Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado

C.M. annuale su Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione - Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione.

Art. 2 Definizioni

Esame integrativo: permette ad uno studente già iscritto ad una scuola secondaria di II grado il passaggio a scuole di diverso tipo o indirizzo. Riguarda le materie, o parti di materie, non comprese nel corso di studio di provenienza relative a tutti gli anni già frequentati.

Si precisa che non è consentito il passaggio ad altro indirizzo per lo studente nello stato di sospensione di giudizio in presenza di debito. Pertanto lo studente che non abbia superato a fine anno i debiti e, quindi, non risulti ammesso alla classe successiva, non può effettuare cambio di indirizzo con passaggio a classe di pari livello, ma, eventualmente, solo alla classe antecedente (senza o con esami integrativi in base alla valutazione del curricolo).

Esame di idoneità: permette di accedere ad una o più classi successive a quella per cui si possiede il titolo di ammissione. Riguarda i programmi integrali delle classi precedenti quella a cui il candidato aspira.

Art. 3 Passaggi nel 1° anno

Gli alunni che frequentano il 1° anno di corso in questo o altro Istituto secondario e desiderano ri-orientarsi ed iscriversi al 1° anno di questo istituto, altro indirizzo, possono chiedere, entro il 15 ottobre, il passaggio al Dirigente Scolastico che, fatta salva la proporzione tra le classi, la disponibilità di posti e la capacità degli ambienti, acquisito il parere del Consiglio di Classe, valuta la richiesta.

Art. 4 Esami Integrativi

Gli alunni idonei al 2° anno o al 3° anno di corso di qualsiasi indirizzo della secondaria superiore che desiderano essere ammessi al 2° anno o al 3° anno di un corso di studi dell’Istituto, diverso da quello di provenienza, devono presentare apposita domanda per gli esami integrativi entro il 30 giugno, se non diversamente stabilito dalla C.M. sulle iscrizioni.

In caso di sospensione di giudizio, la domanda è accolta con riserva.

Il DS, verificata con il Consiglio di Classe la compatibilità dei curricoli e dell’equipollenza dei piani di studio, potrà ammettere tali alunni a sostenere esami integrativi su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza.

La sessione degli esami integrativi deve avere termine, in base alle disposizioni in vigore, prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo e si svolge di norma la prima settimana di settembre. Non possono essere dunque richiesti cambi di indirizzo durante l’anno scolastico.

Art. 5 Esami di idoneità

Gli esami di idoneità sono richiesti e sostenuti da chi, all’interno del medesimo corso di studi, intende essere ammesso alla frequenza di una classe per la quale non possiede il previsto titolo di ammissione. Per la partecipazione agli esami di idoneità sono considerati candidati privatisti coloro che cessino di frequentare l’istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta prima del 15 marzo; la domanda deve essere presentata entro il 30 giugno, se non diversamente stabilito dalla C.M. sulle iscrizioni.

Gli esami di idoneità si svolgono in un’unica sessione, generalmente durante la prima settimana di settembre e comunque prima dell’inizio delle lezioni dell’anno successivo.

Il candidato dovrà sostenere un esame su tutte le materie degli anni di corso precedenti alla classe per cui richiede l’idoneità da conseguire al termine dell’esame.

Art. 6 Accesso all’esame di idoneità

È possibile sostenere l’esame di idoneità solo nei casi previsti dagli artt. 192-193 del D.Lgs. 297/1994 e dall’art. 14 del D.Lgs. 62/2017.

I casi principali sono:

  1. a) lo studente vuole recuperare l’anno o gli anni persi nel corso della scuola superiore;
  2. b) lo studente si è ritirato entro il 15 marzo dell’anno scolastico in corso. In tal caso lo studente può sostenere gli esami di idoneità presso il proprio o altri istituti per accedere all’anno successivo a quello frequentato.

È necessario per l’accesso agli esami di idoneità, che lo studente abbia un’età non inferiore a quella di chi abbia seguito regolarmente gli studi, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti.

Art. 7 Tempistica per gli esami di idoneità ed integrativi

Le domande di ammissione agli esami di idoneità ed integrativi vanno presentate al dirigente scolastico entro il 30 giugno, se non diversamente stabilito dalla C.M. sulle iscrizioni.

I documenti da presentare sono quelli previsti dalla normativa vigente.

Il dirigente scolastico analizza le domande e le indirizza ai relativi Consigli di Classe che, verificata la compatibilità dei curricoli e dell’equipollenza dei piani di studio, definiscono le materie oggetto d’esame ed i relativi programmi che i candidati devono controfirmare e presentare presso la segreteria didattica.

La scuola predispone l’elenco dei candidati e delle materie su cui si svolge l’esame per la classe di destinazione.

Le prove possono essere scritte e/o orali.

Il calendario degli esami integrativi e/o di idoneità è pubblicato sul Sito web dell’Istituto.

La valutazione finale viene effettuata nel corso di uno scrutinio opportunamente verbalizzato.

Lo studente viene ritenuto idoneo se ottiene la sufficienza in tutte le materie oggetto dell’esame.

I risultati vengono comunicati ai diretti interessati.

Art. 8 Ritiro dello studente nel corso dell’anno scolastico

Il 15 marzo è il termine ultimo per il ritiro degli alunni che intendano presentarsi come privatisti agli esami di idoneità, perdendo così la qualifica di alunni interni di scuola pubblica statale (D. Lgs. 297/1994 art.193 c. 2).

Art. 9 Esame preliminare dei candidati ESTERNI all’Esame di Stato

Lo studente che intenda presentarsi all’Esame di Stato come candidato esterno deve presentare la domanda all'Ufficio scolastico regionale territorialmente competente entro la data indicata sulla C.M. per l’Esame di Stato (di norma entro il 30 novembre o entro il 20 marzo in caso di ritiro dall’Istituto entro il 15 marzo).

L’Ufficio scolastico regionale territorialmente competente comunica allo studente e alla scuola i candidati privatisti assegnati.

L’esame preliminare e' sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all’Esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.

L’esame preliminare, inteso ad accertare la preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non si è in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno, si svolge di norma la prima settimana di maggio.

L’ammissione all'esame di Stato è altresì subordinata alla partecipazione presso l'istituzione scolastica in cui lo sosterranno alla prova a carattere nazionale predisposta dall’INVALSI nonché allo svolgimento di attività assimilabili ai PCTO, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 10 Iscrizione per la terza volta alla stessa classe

Una stessa classe di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può frequentarsi

soltanto per due anni. In casi assolutamente eccezionali, il Collegio dei Docenti, sulla proposta del

consiglio di classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari gravi circostanze lo giustifichino, può consentire, con deliberazione motivata, l’iscrizione per un terzo anno (D. Lgs. 297/1994 art.192 c. 4).

Art. 11 Norma finale

Eventuali ulteriori casi non esplicitamente affrontati da questo regolamento vengono affrontati e risolti dalla dirigenza, nel rispetto della normativa in vigore e dello spirito del presente regolamento.

 

Il presente regolamento è stato deliberato dal Consiglio di Istituto in data 27/05/2020 all’unanimità di voti.

Allegati

Modello Esami integrativi.pdf